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AGEVOLAZIONI SU OPERAZIONI DI CREDITO ALL'ESPORTAZIONE [1]” Decreto Legislativo 143/1998 capo II:
BENEFICIARI:
Imprese italiane di qualsiasi dimensione, operanti in qualsiasi settore.
INVESTIMENTI FINANZIABILI:
Esportazioni verso paesi esteri, comprese le nazioni appartenenti all’UE.
SPESE AMMISSIBILI:
Forniture di macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori e servizi, nonché semilavorati o beni intermedi destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento.
VINCOLI:
- Vi è divieto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche per le imprese che abbiano già usufruito di contributi per lo stesso intervento;
- Sono escluse le forniture di beni di consumo, di beni di consumo durevole, di semilavorati e/o beni intermedi non destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento.
AGEVOLAZIONE:
Contributo c/interessi su finanziamenti concessi in relazione a contratti di esportazione conclusi dagli operatori nazionali a coprire la differenza tra il tasso di finanziamento ammissibile e il tasso agevolato a carico del debitore.
Misura massima di finanziamento:
Il finanziamento deve coprire al massimo l’85% dell’importo della fornitura; una quota non inferiore al 15% deve essere pagata dall’acquirente per contanti.
DURATA DEL FINANZIAMENTO:
Uguale o superiore a 24 mesi dal "punto di partenza del credito" (spedizione/consegna o, nel caso di impianti "chiavi in mano", collaudo preliminare). La durata massima è determinata in base agli accordi internazionali (Consensus), in relazione alla categoria del paese ed alle tipologie di operazioni.
Tasso a carico del debitore estero (tasso agevolato)
I tassi d’interesse minimi (CIRR) sono stabiliti mensilmente in sede OCSE in relazione alle differenti valute di denominazione del credito all’esportazione. Essi sono determinati sulla base delle quotazioni di titoli pubblici a medio/lungo termine a cui viene sommato un margine dell’1%.
Il tasso CIRR viene fissato durante la fase di negoziazione dell’operazione o al momento della stipula del contratto con la controparte estera e resta fisso per tutta la durata del credito all’esportazione.
I CIRR sono resi noti dall’Ufficio Italiano dei Cambi, e possono essere richiesti dalle imprese alle banche o direttamente alla Simest SpA.
Quanto sopra non esclude l'applicabilità di tassi agevolati diversi dal CIRR nel caso di operazioni espressamente disciplinate da accordi internazionali di settore.
[1] La finalità di questa legge è quella di consentire alle imprese esportatrici italiane di offrire agli acquirenti/committenti esteri dilazioni di pagamento a medio/lungo termine a condizioni e tassi di interesse competitivi, in linea con quelli offerti da concorrenti di paesi OCSE.
Per maggiori informazioni e studi di fattibilità gratuiti contattare RAG. Angela Franzoni – franzonia@consorziosiab.it
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